La presenza di una ZTL va segnalata, nel caso particolare manca il segnale di preavviso di sopra pertanto, si rilevano gli estremi per un ricorso con motivo sostanziale avallato dal'art. 7 CdS e dalla giurisprudenza applicabile. Il supposto trasgressore è stato condotto in errore senza la sua responsabilità, questo il tema fondamentale.
Si fa notare che la caratteristica della responsabilità è che essa esiste allorquando vi è una decisione liberamente assunta, se non c'è una libera determinazione allora non c'è responsabilità nella sanzione. In altri termini, il trasgressore è incolpevole e l'errore sul fatto è dovuto alla mancanza di volontà di attraversare il varco della ZTL di via Turati Milano.
Cosa dice la Cassazione nei casi di mancanza di segnali?
La sentenza n. 5866/93 recita che la responsabilità del presunto trasgressore non si concretizza quando si verificano queste tre circostanze:
- esiste un elemento estraneo alla sua volontà di commettere l'infrazione;
- nel percorrere la strada non percepisce di eseguire un atto illecito;
- il supposto trasgressore non è stato negligente o imprudente.
Applicando queste tre condizioni l'errore non poteva essere impedito quindi la sanzione è illegittima secondo la sentenza di Cassazione 11253/2004.