Aggiornamento articolo maggio 2019
A volte chi ci contatta scopre la sospensione patente per eccesso di velocità quando si è stati, per esempio, pizzicati dall’autovelox
con oltre 40 km/h o oltre 60 km/h oltre il limite massimo di velocità. Oltre a pagare la multa (sanzione amministrativa) siamo penalizzati dalla sospensione della patente (sanzione accessoria) che non significa non potere guidare in assoluto ma, prima di parlarne merita riportare i commi dell’articolo 142 che prevedono la sospensione per eccesso di velocità.
■ Comma 9° - Superare di oltre 40 Km/h il limite massimo di velocità consentito e fino a 60 km/h
- sospensione patente:
- da 1 a 3 mesi
- in caso di recidiva nei due anni sospensione patente da 8 a 18 mesi;
■ Comma /9° -bis - velocità oltre i 60 km/h
- sospensione patente da 6 a 12 mesi
- in caso di recidiva nei due anni sospensione patente da 8 a 18 mesi;
- da 3 a 6 mesi per i conducenti titolari di patente di guida da meno di tre anni - in caso di recidiva la patente viene revocata.
Ciò detto, la sanzione amministrativa o penale può essere accompagnata dalla sanzione accessori, la sospensione della patente è una delle sanzioni accessorie. Non vi sono sanzioni accessorie per violazioni di norme relative a ZTL, AreaC, corsie riservate o preferenziali. Quando nel CdS ricorre la sospensione della patente, ai sensi dell’art. 218, l’agente accertatore ritira la patente al trasgressore e lo scrive sul verbale. Si può fare ricorso al prefetto contro e il ricorso deve per forza considerare sia la sanzione pecuniaria sia la sanzione accessoria, se il ricorso è fatto solo per la sanzione pecuniaria o solo quella accessoria, cioè per la sospensione della patente, il ricorso e giudicato inammissibile.
In caso di contestazione di verbale, l’agente deve rilasciare un permesso di guida provvisorio affinché il trasgressore conduca il veicolo in un posto da lui indicato entro un certo tempo. L’agente entro 5 giorni dal sequestro della patente la invia al prefetto del luogo ove è stata commessa la violazione assieme al verbale e il prefetto del luogo comunica il fatto al prefetto di residenza del trasgressore. Il periodo di sospensione inizia il giorno stesso nel quale la patente è stata sospesa. Il prefetto entro 15 giorni emana l’ordinanza di sospensione e decide sul periodo di sospensione. La decisione del prefetto dipende da tre fattori:
a) l’eventuale danno causato dal trasgressore;
b) la gravità della sanzione;
c) e l’eventuale pericolo che potrebbe arrecare il conducente se dovesse guidare ancora l’auto.
Se il prefetto non emette ordinanza di sospensione entro 15 giorni allora il trasgressore ha diritto alla restituzione della patente.
Nello stesso tempo il trasgressore può chiedere al prefetto un permesso di guida per determinate fasce orarie, massimo 3 ore al giorno e per recarsi al lavoro. Per esempio, l’auto è necessaria perché bisogna recarsi al lavoro e non ci sono mezzi pubblici per raggiungere la destinazione. In questi casi il prefetto può rilasciare il permesso di guida, ma una sola volta, e indicando le fasce orarie per l’uso dell’auto e per un determinato numero di giorni. Va detto che il numero di ore concesso per la guida non scontano il periodo di sospensione ma lo protraggono per il doppio del numero di ore di guida concesse dal prefetto e arrotondate per eccesso.
Cosa contiene l’istanza al prefetto. Il trasgressore deve convincere il prefetto con motivi concreti, documentati e non opinabili e soprattutto che, l’uso del veicolo non potrà, ragionevolmente parlando, non può essere causa di danni a terzi. A questo punto il prefetto decide in relazione alla gravità della sanzione commessa.
Perché la sospensione della patente. La sospensione è operata dall’autorità secondo l’art. 223 del CdS. D.Lgs 285/92. Si sospende la patente in via cautelare, per prevenire che il trasgressore ritorni ad avere una condotta non aderente alle norme del Codice della Strada con lesioni a persone.
Esempio. Nel caso di controlli da parte delle Forze dell’Ordine durante la notte un conducente guida in stato di ebrezza risultando positivo all’alcool test, l’Autorità obbligatoriamente deve sospendere di diritto e immediatamente la patente in via cautelare. In caso di ricorso per questo evento non ha senso dimostrare che si era sobri, non ha neanche senso dimostrare la condotta corretta durante la circolazione ha invece senso dimostrare la non legittimità del test (Cass n. 12898 del 26.5.2010).
Come fare ricorso. Il ricorso va fatto al giudice di pace ai sensi dell’art. 205 CdS, si fa sia per la sanzione amministrativa che per la sanzione accessoria.
Trasgressione dell’Ordinanza sospensione patente. Se si circola oltre la fascia oraria stabilita si incorre in una multa salatissima da 2004 euro a 8017 euro e il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi e la revoca della patente. Se invece, durante la fase della sospensione della patente si viola una norma che ha come sanzione accessoria la sospensione della patente allora si incorre nella confisca amministrativa del veicolo.