Articolo redatto ad agosto 2019
La sentenza del Giudice di Pace. Sulla condanna di Città Metropolitana di Milano (Provincia) possono farsi diverse domande e considerazioni di merito, per esempio:
- Perché è stata condannata la Provincia?
- Perché l'apparecchio non è stato rimosso a cura del gestore\proprietario della strada?
- Perché il Giudice che ha condannato la Provincia non fa rimuovere l'autovelox?
- Perché il Giudice non impone la regolarità dell'impianto secondo la norma?
- Perché è difficile avere il ricorso accolto?
- Perché non si fa una class action tra tutti quelli che hanno pagato?
- Perché non si possono chiedere indietro i soldi del pagamento a seguito della sentenza?
- ... ... ...
Perché è stata condannata la Provincia.
Premesso che gli autovelox nelle due direzioni non sono visibili, il motivo per cui il ricorrente ha vinto non era la non visibilità dell’autovelox ma per il fatto che la Provincia non è riuscita a dimostrare la visibilità della postazione di controllo in relazione alle norme applicabili oppure non è intervenuta in sede processuale come parte convenuta.
La differenza non è di poco conto. Vi sono risvolti di ordine pratico, giuridico e soprattutto etico che ricadono sulla Pubblica Amministrazione che deve dimostrare la visibilità delle postazioni di controllo e agire in conformità allo spirito della norma che è quella di prevenire e non come si dice in giro "usare i cittadini come bancomat".
Dimostrare significa seguire un ragionamento verbale, logico e rigoroso, sostenuto da prove o assiomi non opinabili tale per cui lo stato di fatto, all'epoca della sanzione risulti conforme alla normativa applicabile.
Diciamo subito che, secondo una analisi letterale della norma le postazioni di controllo devono essere segnalate e "ben visibili",
art. 142 c. 6bis.
Se la Provincia, o in generale una Pubblica Amministrazione, non si presenta in giudizio è possibile che non è in grado di dimostrare che la postazione di controllo della velocità è adeguatamente segnalata e ben visibile pertanto il Giudice di Pace, è costretto dalla norma, ad emettere una sentenza di condanna perché non vi sono prove sufficienti per condannare il ricorrente.
A seguito di tale sentenza gli addetti ai lavori, coloro che si occupano della materia dei ricorsi avverso i verbali del CdS, hanno avuto una indiretta e autorevole verifica su quello che il giorno prima era solo un sospetto poco lusinghiero nei confronti della dirigenza delle Pubbliche Amministrazioni convenute in giudizio. Qualche esperto del settore ha proposto la denuncia per truffa nei riguardi del sanzionato e per danno erariale nei riguardi dello Stato.
A dare valore a tale sospetto, la configurazione dei due impianti rimane la stessa, come se nulla fosse successo e ancora, la stessa Amministrazione sulla Milano-Meda, nel passato, ha ridotto il limite massimo di velocità per qualche mese cosicché l’autovelox ha lavorato a pieno regime, salvo poi ripristinare l’originario limite massimo di velocità. Comportamento opinabile che porge un'autorevole verifica ai sospetti.
Le ragioni della visibilità degli autovelox.
La visibilità delle postazioni di controllo è imposta dalla norma (art. 146 c. 6 bis CdS) per prevenire incidenti e comportamenti inconsulti durante la guida piuttosto che multare, cosa che non abbiamo visto nel sito degli autovelox della Cassanese a Pioltello durante i sopralluoghi. La norma è inderogabile, è una questione di conformità e non di interpretazione di una norma tra l'altro, vi è l'aggettivo "bene" davanti alla parola "visibile". La direttiva Minniti, onde evitare argomentazioni opinabili sulla visibilità, fornisce una definizione di visibilità riferita agli strumenti di controllo della velocità. E' con questi strumenti e per questi motivi che il giudice ha condannato la Provincia. La sentenza, tanto aspettata da tutti gli addetti ai lavori, non ha avuto un seguito e un altro Giudice di Pace di Milano ha ritenuto di applicare un altro concetto di visibilità senza fornire la norma specifica. Giudice che vai sentenza che trovi, ma questo è una cosa normale. Rendere poi, non "ben visibile" l'autovelox o installarlo in odo da non renderlo visibile è un'azione che collide coi principi di trasparenza della Pubblica Amministrazione (art. 97 della Costituzione) secondo il GdP di Mantova (sentenza 620/05), ma anche contro lo spirito della legge che è quello di prevenire invece di reprimere a colpi di multe salate, così come è nello spirito della legge n. 160 del 2 ottobre 2007. Ancora un'altra considerazione, è oramai un luogo comune dire e pensare che gli autovelox devono essere visibili infatti, oggigiorno gli autovelox sulle strade sono quasi tutti visibili, p.e. i 18 autovelox del Comune di Milano sono tutti visibili e a volte presegnalati abbastanza. Orbene, i conducenti sulla Cassanese o sulla Paullese (zona Pantigliate, Mediglia) consci del preavviso che incontrano (controllo elettronico della velocità) si aspettano di avvistare lo strumento, ma l'evento non si verifica poiché lo strumento è posto fuori dal loro cono visivo giacché applicato sulla trave del cavalcavia (v. foto sopra). Essi vedono invece, il segnale della postazione di controllo ma, non se ne curano o non ne conoscono il significato (v. foto sopra), questo è il meccanismo che porta la ex-provincia ad introitare oltre 2.000.000 di euro per postazione di controllo.
Sulla visibilità in generale.
Tralasciamo per un attimo la visibilità degli autovelox suddetti per dedicarci al concetto di visibilità inerente il comportamento alla guida, in questo caso si parla di “percezione sensoriale” del guidatore come dell’agente accertatore e poiché è un argomento opinabile, anche se trasferito nel verbale, esso non gode di fede privilegiata dell’organo accertatore. Cosa diversa è se l’organo accertatore in tribunale fornisce scritti, foto e prove varie e una dimostrazione inappuntabile sulla visibilità dell'apparato, in questo caso il giudice ammette la regolarità di tale parametro ed eventualmente dell'accertamento.
Secondo il GdP di Vasto (sent. 246/2014) non è sufficiente che gli agenti della Polizia Municipale abbiano verbalizzato la visibilità della strumentazione di controllo a tutti i veicoli in transito, la oggettiva visibilità non è dimostrabile con una dichiarazione sul verbale di contestazione, la visibilità on dimostrata è un argomento non oggettivo e rientra nelle facoltà fisiche\sensoriali di ogni persona. Non avendo l'Organo accertatore, provato la visibilità in maniera oggettiva il Giudice onorario ha condannato il Comune.
Per avere un minimo di ragionevole certezza che il procedimento giudiziario si concluda con una sentenza favorevole al ricorrente bisogna usare un motivo reale, non opinabile e con un supporto normativo non interpretabile meglio se con giurisprudenza valevole a corredo, di modo che, il giudice di pace e\o l’organo accertatore non possano rilevare la scarsa valenza probatoria del nostro motivo. Nei ricorsi dovrebbero evitarsi:
- dichiarazioni elaborate sotto forma di motivi;
- motivi non oggettivi;
- motivi non dimostrabili;
- motivi senza il riferimento a una norma specifica;
- motivi di scarso contenuto oppositivo.