Ricorso al prefetto

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Contestare una multa con un ricorso al prefetto

Contestare una multa - Istruttoria del ricorso - Ingiunzione di pagamento

Come contestare una multa  \ Perché il prefetto respinge il ricorso

Ricorso al prefetto. Termini

Articolo aggiornato febbraio 2020
Per esperienza, tutti i motivi per cui i ricorsi sono accolti dal prefetto sono legati ai termini inseriti negli articoli 203 e 204 del codice della strada. A volte invece, i ricorsi sono rigettati perché sono trascorsi i termini per la presentazione al prefetto del ricorso. gg 
Tante volte abbiamo convinto le persone a desistere dal presentare ricorso sebbene c’erano motivazioni e precedenti per un sicuro accoglimento da parte del prefetto.
In un ricorso ci sono diversi periodi di tempo (termini di ricorso) regolate dal CdS. I termini sono perentori, non dilazionabili, e valgono sia per la Pubblica Amministrazione che per chi voglia ricorrere contro una multa. Analizziamoli
1° termine di ricorso appartiene al ricorrente. Egli deve inviare il ricorso entro 60 giorni dal giorno dopo la notifica. Ricordate che è il termine più importante.
2° termine di ricorso appartiene al prefetto. Egli dispone di 120 giorni per la sua risposta a partire da quando riceve la documentazione dall’organo accertatore (Polizia locale o Carabinieri o Polizia di Stato). Supponiamo che il ricorrente abbia chiesto, nel ricorso, di essere ascoltato, allora il termine si interrompe dal momento in cui il prefetto lo ha notificato al ricorrente e riprende il giorno dopo l’audizione.
3° termine di ricorso appartiene all’organo accertatore, p.e. la Polizia locale. Il comandante dei vigili deve inviare i documenti al prefetto entro 60 giorni da quanto li ha ricevuti dal prefetto o dal ricorrente.
4° termine di ricorso appartiene al prefetto. Quando il ricorso è inviato direttamente al prefetto, egli ha 30 giorni di tempo per costituire il fascicolo e inviare il ricorso al comandante dei vigili per richiesta delle controdeduzioni.
5° termine di ricorso appartiene al prefetto. Egli deve comunicare al ricorrente l’ordinanza ingiunzione entro 150 giorni dall’adozione. In genere questa comunicazione la esegue la Polizia locale.

Conclusione. Tutti questi tempi sono rilevanti perché è il primo controllo che bisogna fare sulla regolarità dell’ordinanza ingiunzione di pagamento quando è nelle nostre mani. Le scadenze per il prefetto cambiano a seconda dove si consegna il ricorso. L’Autorità prefettizia ha a disposizione 180 (120+60 consegna al Comando di PL) o 210 (120+60+30 consegna al prefetto) giorni per arrivare alla fine del procedimento cioè all’ordinanza.
L’art. 204 comma 1 bis recita che i termini sono perentori e si cumulano tra loro in altre parole, i tempi sono 60 e 120 giorni e sono un vincolo, in pratica non ci sono deroghe (circ. Min.Int. n.41 M/2413-1 6.8.2003) inoltre, l’Autorità può godere del tempo massimo per la decisione del prefetto (180 giorni). Se il 2° termine o il 3° non sono rispettati l’ordinanza-ingiunzione adottata dal prefetto è illegittima anche se la somma dei due termini è inferiore o uguale a 180 giorni. Analogamente, se non è rispettato il 5° termine il verbale è nullo. 
I termini di 180 / 210 giorni sono sospesi in caso di richiesta di audizione da parte dell'interessato ricorrente (art. 204 CdS).

Da sapere prima di contestare una multa

Ormai sappiamo tutto del ricorso al prefetto, espressioni come: archiviazione del verbale, ordinanza-
ingiunzione, prescrizione multa, doppio del minimo edittale e così via ci sono familiari, qui vogliamo dare una risposta, anche se breve, alle persone alle quali il prefetto ha respinto il ricorso, descrivendo l'istruttoria di un ricorso e perché un ricorso non è accolto. 
Speriamo così di esservi di aiuto nel caso voleste compilare di vostro pugno il ricorso consigliandovi fin da ora di riportare all'organo accertatore argomenti concreti, inconfutabili e provati se vogliamo avere una buona probabilità di fare valere le nostre ragioni. Prima di entrare in argomento ci teniamo a dirvi la cosa più importante.
Il ricorso al prefetto è una cosa seria e su questa asserzione non intendiamo discutere perché conosciamo le logiche di valutazione dei ricorsi e la professionalità di ufficiali, agenti, istruttori ed esecutori amministrativi che, giorno dopo giorno, leggono decine e decine di ricorsi dalle qualità più varie. Da quanto detto consegue che non lavoriamo sperando nel silenzio-assenso e nella prescrizione della multa. Facciamo perizie, valutazioni dello stato di fatto, della segnaletica e dell'applicazione del Regolamento del CdS sperando che i valutatori possano anche apprezzarli, come prescritto dal Regolamento, e farci avere l'ordinanza di accoglimento e archiviazione del verbale del prefetto con la seguente motivazione  "emergono dall'istruttoria elementi giustificativi" come fino ad ora è quasi sempre avvenuto.

Come fare ricorso al prefetto

Fatta questa lunga premessa, sappiamo che il ricorso al prefetto è semplice, gratuito, può essere redatto da chiunque, è in carta libera, si espongono i motivi con linguaggio semplice, chiaro e conciso, non necessita ne di un legale e neanche della nostra presenza davanti al prefetto. Si può fare su un modulo prestampato a disposizione nel sito di alcune prefetture, si invia per raccomandata r\r o PEC entro i termini e poi bisogna aspettare le scadenze, tutto qui.
Purtroppo, abituati come siamo alla famigerata e farraginosa burocrazia italiana non crediamo che è così facile e allora ci pervade un perverso meccanismo mentale che ci induce a non dare la giusta considerazione al procedimento davanti al prefetto. Infatti, spesso i ricorsi mancano di concretezza e i verificatori sono costretti a rigettarli, il risultato è affollare l’ufficio del GdP e sminuire nei nostri discorsi l’importanza del prefetto.
E’ ovvio che ricorrere al prefetto reca in se anche un margine di rischio elevato e le differenze tra il giudice di pace e il prefetto sono state analizzate nella pagine del sito sulle Differenze tra il prefetto e il giudice di pace.

Il procedimento amministrativo del ricorso

L'opponente è colui che è legittimato: proprietario, usufruttuario, acquirente in leasing, acquirente con patto di riservato dominio.
La procedura di ricorso inizia con la costituzione di un fascicolo informatico della sanzione composto da atti digitali protocollati, in qualunque forma pervenuti (cartacea\elettronica, Racc.ta \ PEC) e a prescindere se il plico sia stato inviato direttamente al prefetto o al comando dell’ufficio di polizia che ha elevato la multa. L'organo che ha elevato la multa è detto anche l’Organo Accertatore. 
I fascicoli digitali sono gestiti dal grande “Sistema Informativo SANzionatorio Amministrativo” – SAN.A – del Ministero degli Interni e usato da tutte le prefetture e serve per gestire tutti i tipi di ricorsi amministrativi al prefetto compresi quelli contro verbali da Codice della Strada. Il software, conosciuto con il nome SANA, gestisce in modo sequenziale nel tempo tutte le azioni dei vari attori (workflow) sul nostro fascicolo. 
Questo strumento ha permesso alle prefetture di informatizzare il procedimento amministrativo eliminando concretamente il trasporto di grandi fascicoli di carta da un ufficio all'altro e da un edificio all'altro, rende il processo automatico, veloce e migliorando l'efficacia e l'efficienza della Pubblica amministrazione. Alla fine della trattazione della pratica il software stampa le ordinanze e invia le mail (v. immagine sotto).
Se volessimo successivamente fare il ricorso contro l’ordinanza ingiunzione del prefetto anche il giudice di pace può inserirsi nel software e consultare il nostro fascicolo quindi non conviene barare nel ricorso al GdP contro l'ordinanza ingiunzione del prefetto.
Comunicazione ordianza prefetto

Se il ricorso è ammissibile

Detto ciò, e supponendo che il ricorso sia giudicato ammissibile, l’organo accertatore inizia a definire gli atti del fascicolo informatico, trasferendo in esso documenti (file transfer) ed entro 60 giorni trasmette il fascicolo al prefetto (art. 203.2), in pratica deve inserire nella cartella elettronica di competenza almeno i documenti che vi
elenchiamo sotto:
  • il verbale;
  • la relata di notifica quando la busta ci arriva a casa;
  • rilievo fotografico \ planimetria di zona;
  • foto degli strumenti elettronici (autovelox, Photored, telecamera della ZTL);
  • visure estratte dalla motorizzazione o dal PRA per accertare il titolare del verbale o visure alla CCIAA per accertare il legale rappresentante della società;
  • deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso sulla norma del CdS violata.”
Detto ciò, e supponendo che il ricorso sia giudicato ammissibile, l’organo accertatore inizia a definire gli atti del fascicolo informatico, trasferendo in esso documenti (file transfer) ed entro 60 giorni trasmette il fascicolo al prefetto (art. 203.2), in pratica deve inserire nella cartella elettronica di competenza almeno i documenti che vi elenchiamo sotto:
  • il verbale;
  • la relata di notifica quando la busta ci arriva a casa;
  • rilievo fotografico \ planimetria di zona;
  • foto degli strumenti elettronici (autovelox, Photored, telecamera della ZTL);
  • visure estratte dalla motorizzazione o dal PRA per accertare il titolare del verbale o visure alla CCIAA per accertare il legale rappresentante della società;
  • deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso sulla norma del CdS violata.”

Le deduzioni tecniche ovvero l'analisi ricorso multa

Cosa sono le “deduzioni tecniche”. Sono la dimostrazione che l’accertamento è stato svolto in modo corretto, con argomenti tecnici, secondo logiche di fatto e di diritto nel momento in cui è stata commessa l'infrazione con lo scopo di fare conoscere al prefetto la verità. Esse sono contenute nel documento più importante del nostro fascicolo, quello su cui si basa il prefetto per decidere.
Da quanto detto è ovvio comprendere che, se i motivi di opposizione sono labili, non argomentati bene e non provati si verifica che il corpo di polizia, che in precedenza ha contestato la sanzione, riconferma la multa nella veste di organo accertatore.
Orbene, ma la Pubblica amministrazione che opera con correttezza e trasparenza deve anche esporre questioni a favore di un eventuale accoglimento del ricorso quando se ne ravvisano gli estremi. Tale circostanza accade se il funzionario opera secondo il principio di imparzialità sancito dall’art. 97 dalla Costituzione. Naturalmente il funzionario, oltre ad essere un profondo conoscitore dell'argomento, è persona equilibrata e non confuta per principio le motivazioni del ricorrente.
Fatte queste considerazioni il prefetto dal canto suo apre il fascicolo elettronico e valuta le prove a sostegno del nostro ricorso (rilievi, foto, documenti vari ecc.). Acquisisce le deduzioni tecniche, il verbale e gli atti prodotti dall’organo accertatore e può, se del caso, richiedere una integrazione al fascicolo all'organo accertatore e questo perchè il prefetto non è soggetto a vincoli.
Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che la decisione del prefetto sui ricorsi è discrezionale e senza vincoli, egli valuta liberamente gli elementi acquisiti dall'organo accertatore e quelli che sono stati prodotti dall'interessato, convoca eventualmente il ricorrente che ne ha fatto richiesta oppure può agire di sua iniziativa convocando la Polizia locale e il ricorrente.
Entro 120 giorni emette ordinanza la cui motivazione (L.241/90), può essere esposta anche brevemente sulla correttezza della sanzione e su ogni motivo esposto nel ricorso (Cass. civ 15.1.99 n.391).

La dichiarazione di inammissibilità

Se il ricorso è presentato al prefetto oltre i 60 giorni, esso è inammissibile e il prefetto dovrebbe emettere dichiarazione di inammissibilità. Tale dichiarazione non rientra però nell'elenco delle facoltà ad egli attribuite. I possibili casi di ricorso dichiarato non ammesso sono:
firmatario del ricorso non legittimato;
richiesta di provvedimento non previsto dalla norma;
la firma del ricorso non coincide con chi propone ricorso.
L'effetto dell'inammissibilità del ricorso è quella di ritenere la sanzione temporaneamente sospesa e che può essere adempiuta nell'intervallo di tempo che va dalla sospensione alla comunicazione della sospensione.

Se il ricorso è rigettato

In via preliminare il prefetto valuta la legittimità dell'accertamento operato dall'organo accertatore, se tutto è regolare, e accetta le controdeduzioni del Comando dei Vigili,  il prefetto emette ordinanza-ingiunzione, in pratica ordina di pagare e ci ingiunge di versare l’importo con tutte le spese del procedimento (v.sotto).
Non di rado si verifica il ricorso all'ordinanza di ingiunzione del prefetto, quasi sempre per non adeguata o omessa motivazione, contro lo spirito della L.241/90 per la quale, ogni atto emesso dalla Pubblica amministrazione deve essere motivato, a più forte ragione se si ha una pretesa economica nei confronti del cittadino.

Ingiunzione di pagamento del prefetto

Il Prefetto della Provincia di XXX
Visti gli atti dall’ufficio a cui appartiene l’organo accertatore;
Esaminato il ricorso dell’interessato 
Considerato che quanto dedotto dal ricorrente non può trovare favorevole accoglimento, in quanto la violazione di cui all’impugnato verbale risulta essere stata legittimamente accertata e contestata dall’organo accertatore …”
ORDINA
A Mario Rossi di pagare la somma di € 162,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria e
INGIUNGE
a Mario Rossi di versare la somma di 162,00 per sanzione amministrativa, oltre le spese di accertamento, procedimento e notifica di € 21,60 per un totale di € 183,60 ...

Terminata la fase della decisione, il prefetto dispone che l'organo accertatore notifichi, entro 150 giorni, all'autore della violazione le decisioni esposte in quella che comunemente si chiama ordinanza prefettizia.
In conclusione, il prefetto chiude il nostro fascicolo in uno dei modi qui sotto elencati:
  1. ordinanza-ingiunzione per ricorso non ammesso;
  2. ordinanza-ingiunzione per ricorso ammesso e non accolto;
  3. ordinanza di accoglimento e per ricorso ammesso e accolto con richiesta all’organo accertatore di archiviazione del verbale;
  4. ordinanza di ricorso accolto tramite silenzio assenso.

Emissione dell'ordinanza oltre i termini

A volte succede che l'ordinanza del prefetto è recapitata oltre i termini previsti dall'art. 204 c. 1 CdS. Come detto sopra i termini da considerare sono:
  • 180 giorni se il ricorso è presentato alla Polizia locale;
  • 210 giorni se il ricorso è presentato al Prefetto.
Gli ulteriori 30 giorni non sono considerati perentori ma vengono rispettati per osservare i principi generali del procedimento amministrativo contenuti nella legge 241/90. L'attività amministrativa persegue i seguenti criteri: economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Non va dimenticato l'art. 97 della Costituzione che espone l'esigenza del buon andamento dell'amministrazione pubblica che è l'elemento di regolarità e validità della procedura (Cass. 874/02). 
In modo esplicito interviene l'art. 204 c.1 bis che "decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto."
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