Articolo aggiornato febbraio 2020
Per esperienza, tutti i motivi per cui i ricorsi sono accolti dal prefetto sono legati ai termini inseriti negli articoli 203 e 204 del codice della strada. A volte invece, i ricorsi sono rigettati perché sono trascorsi i termini per la presentazione al prefetto del ricorso. gg
Tante volte abbiamo convinto le persone a desistere dal presentare ricorso sebbene c’erano motivazioni e precedenti per un sicuro accoglimento da parte del prefetto.
In un ricorso ci sono diversi periodi di tempo (termini di ricorso) regolate dal CdS. I termini sono perentori, non dilazionabili, e valgono sia per la Pubblica Amministrazione che per chi voglia ricorrere contro una multa. Analizziamoli
1° termine di ricorso appartiene al ricorrente. Egli deve inviare il ricorso entro 60 giorni dal giorno dopo la notifica. Ricordate che è il termine più importante.
2° termine di ricorso appartiene al prefetto. Egli dispone di 120 giorni per la sua risposta a partire da quando riceve la documentazione dall’organo accertatore (Polizia locale o Carabinieri o Polizia di Stato). Supponiamo che il ricorrente abbia chiesto, nel ricorso, di essere ascoltato, allora il termine si interrompe dal momento in cui il prefetto lo ha notificato al ricorrente e riprende il giorno dopo l’audizione.
3° termine di ricorso appartiene all’organo accertatore, p.e. la Polizia locale. Il comandante dei vigili deve inviare i documenti al prefetto entro 60 giorni da quanto li ha ricevuti dal prefetto o dal ricorrente.
4° termine di ricorso appartiene al prefetto. Quando il ricorso è inviato direttamente al prefetto, egli ha 30 giorni di tempo per costituire il fascicolo e inviare il ricorso al comandante dei vigili per richiesta delle controdeduzioni.
5° termine di ricorso appartiene al prefetto. Egli deve comunicare al ricorrente l’ordinanza ingiunzione entro 150 giorni dall’adozione. In genere questa comunicazione la esegue la Polizia locale.
Conclusione. Tutti questi tempi sono rilevanti perché è il primo controllo che bisogna fare sulla regolarità dell’ordinanza ingiunzione di pagamento quando è nelle nostre mani. Le scadenze per il prefetto cambiano a seconda dove si consegna il ricorso. L’Autorità prefettizia ha a disposizione 180 (120+60 consegna al Comando di PL) o 210 (120+60+30 consegna al prefetto) giorni per arrivare alla fine del procedimento cioè all’ordinanza.
L’art. 204 comma 1 bis recita che i termini sono perentori e si cumulano tra loro in altre parole, i tempi sono 60 e 120 giorni e sono un vincolo, in pratica non ci sono deroghe (circ. Min.Int. n.41 M/2413-1 6.8.2003) inoltre, l’Autorità può godere del tempo massimo per la decisione del prefetto (180 giorni). Se il 2° termine o il 3° non sono rispettati l’ordinanza-ingiunzione adottata dal prefetto è illegittima anche se la somma dei due termini è inferiore o uguale a 180 giorni. Analogamente, se non è rispettato il 5° termine il verbale è nullo.
I termini di 180 / 210 giorni sono sospesi in caso di richiesta di audizione da parte dell'interessato ricorrente (art. 204 CdS).