Articolo dicembre 2019. Aggiornamento agosto 2020
Nel 2014 il Comune di Milano ha installato 18 nuovi autovelox, il Comune e la Pubblica Amministrazione in generale devono applicare rigorosamente le norme applicabili in materia, sono norme pratiche relative all'installazione degli autovelox e in generale, degli impianti per il controllo dei limiti di velocità. Per loro natura queste norme non vanno elaborate e interpretate dall'Amministrazione proprietaria della strada ma applicate così come riportate dalle norme e i giudici di pace devono valutare la conformità degli impianti alla norma applicabile. Per esempio, se l'articolo 142 cita che l'autovelox o la postazione di controllo deve essere ben visibile e segnalata vuol dire che il dispositivo deve essere bene visibile e contemporaneamente segnalato, l'esistenza di due condizioni contemporanee soddisfa la norma e l'impianto è conforme (almeno per questo aspetto). L'esempio è banale ma non è citato a caso visto che alcuni autovelox nell'hinterland milanese non soddisfano la doppia condizione.
Di tale asserzione sono convinti molti automobilisti che ricorrono, non a torto, dopo un semplice ragionamento verbale di tipo logico-deduttivo sulla base dell'articolo 142 c. 6 del Codice della Strada.
Di seguito riportiamo succintamente quanto posto dalle norme le quali norme, valgono per tutti gli autovelox, per i 10 autovelox della ex Provincia di Milano (Autovelox sulla Milano Meda, Cassanese a Pioltello ecc. ), per quelli attorno al centro abitato di Milano ma di altre amministrazioni (p.e. Buccinasco via della Costituzione e via Vigevanese, Cinisello Balsamo via Fulvio Testi ecc.) e per quelli del Comune di Milano specificatamente per i 18 autovelox:
Fulvio Testi direz. centro, limite di velocità 50 Km/h;
Fulvio Testi direz. periferia, limite di velocità 50 Km/h;
Enrico Fermi dopo il ponte della ferrovia vicino a via Zubiani e via Moreschi, limite di velocità 70 Km/h;
Ghisallo è posto sul cavalcavia vicino l'incrocio con viale Certosa, limite di velocità 70 Km/h;
Monteceneri, limite di velocità 70 Km/h;
Virgilio Ferrari direz. Ripamonti quasi a metà della lunghezza del vialone in corrispondenza al punto di coordinate 45,427621-9,195979;
Chiesa Rossa direz. centro vicino al civico 277, velocità limite di velocità 50 Km/h;
Missaglia direz. centro, vicino via Nicola Romeo, limite di velocità 50 Km/h;
Serra, limite di velocità 70 Km/h;
Famagosta tra via Cusi e Beldiletto, limite di velocità 50 Km/h;
Parri allo svincolo con via Valsesia, limite di velocità 70 Km/h;
Palmanova direz. centro all'altezza della metro di Cimiano, limite di velocità 70 Km/h;
Palmanova direz. periferia all'altezza della metro Cimiano, limite di velocità 70 Km/h;
L’avverbio “ adeguatamente ” pone in essere altre regole che devono essere osservate e sui quali spesso si gioca la partita davanti al giudice di pace.
(*) La foto dell'infrazione emessa emessa dal Comune di Milano può essere scaricata dal sito del Comune cliccando qui mentre la foto emessa da Città Metropolitana può essere scaricata cliccando qui .
1. Viale Monteceneri dir. Lugano
2. Viale Monteceneri dir. Serra
3. Cavalcavia del Ghisallo
4. Viale Serra
5. Viale Serra
6. Via Fermi
7. Viale Fulvio Testi direz. perif.
8. Viale Fulvio Testi direz. centro
9. Viale Palmanova direz. centro
10. Viale Palmanova
11. Via Virgilio Ferrari direz. Ripamonti
12. Via Virgilio Ferrari
13. Via Chiesa Rossa
14. Via dei Missaglia direz. centro
15. Via dei Missaglia direz. periferia
16. Viale Famagosta
17. Via Parri direz. centro
18. Via Parri direz. perifereia
Impianti di controllo del limite di velocità massima poco chiari. Il nostro approccio nelle attività peritali sugli autovelox non è mai stato preconcetto anzi, scevro di tutto quanto ci viene detto su un dato autovelox e di quanto, di esso, può leggersi sui vari siti di settore. L'attività tecnica è tesa a studiare la configurazione di tutto l'impianto di controllo della velocità, cercando di capire cosa muoveva il progettista di quell'impianto, lo facciamo con sano e asettico spirito indagatore. Lo studio di una configurazione di impianto di controllo non è una discussione da quattro amici al bar, le cose da investigare sono tante e a volte mancano gli elementi per conoscerli tutti. Per esempio, di primo acchito manifestiamo qualche dubbio sulla regolarità dell'impianto di via Fulvio Testi, come per l'autovelox sul cavalcavia del Ghisallo o di via Monteceneri, l'autovelox Famagosta e altri. Confessiamo che i progetti d'impianto nelle sezioni di controllo della velocità massima ci lasciano con dei dubbi mentre, per gli autovelox dell'ex Provincia di Milano a volte rimaniamo perplessi. Non stiamo dicendo che sono sbagliati ma ci piacerebbe capire con quale criterio sono state adottate certe soluzioni. E' chiaro che certe perplessità scaturiscono solo nella mente di un tecnico che ha speso del tempo a studiare l'argomento e ha confrontato casi simili.
Tralasciamo i dettagli ed evitiamo di addentrarci in un discorso che non avrà mai una autorevole verifica da parte di un organo qualificato della Pubblica amministrazione.
Non è necessario l'autovelox per attestare la velocità.
Secondo la Cassazione le fonti di prova non sono solo le foto e il numero che attesta la velocità ma, sono considerate prove le deduzioni derivate dall'uso tecnico di un mezzo per esempio la lunghezza delle tracce di frenata (Cass. 15348/05), la conta delle strisce bianche di una linea separatrice di corsia e il tempo impiegato per percorrerli, sorpassare l'auto della polizia che viaggia a una data velocità (Cass. 6467/00). Tutte queste cose sono elementi apprezzabili in sede di giudizio da parte dell'autorità giudicante.
Accertamento meccanico poco chiaro.
Uno dei principi su cui si fonda l'accertamento della velocità è quello enunciato all'art. 345 del Regolamento del CdS secondo il quale lo strumento deve fissare la velocità " in un dato momento in modo chiaro ed accertabile ". E' un principio che si richiama nei ricorsi che hanno un carattere tecnico scritto da tecnici del settore. In sede di ricorso, davanti a un giudice imparziale, la domanda che si pone all'organo accertatore è dimostrare come è stato rispettato il principio di rilevare la velocità in modo chiaro ed accertabile. La scarsa chiarezza o peggio, la impossibilità di avere documenti idonei inficiano la validità dell'accertamento di infrazione.
Autovelox che non fotografa.
In questo caso non si può dire preventivamente che il verbale è inefficace, va esaminato se l'autovelox è omologato. In caso affermativo e se il verbale riporta le indicazioni sul veicolo sanzionato allora il verbale è valido (Cass. 943/04) anche se l'opponente espone generici sospetti (Cass. 5873/04).
Autovelox senza taratura annuale.
Poiché tutti i manuali depositati al Ministero competente riportano che l'apparecchio deve essere tarato con data periodicità, il rilevamento con strumento non tarato non è considerato attendibile (GdP Taranto 21.7.2005 RG 4165/04, GdP Lecce n.1212/05 e 1220/05, GdP Lodi n.363/00 ecc.). La taratura deve essere attestata nel verbale.
Sono contestabili le infrazioni segnalate dai cittadini.
Secondo la Cassazione (11949/99) la PL può intervenire e contestare un verbale su segnalazione dei cittadini ma, in questo caso le attestazioni dell'agente di PL non costituiscono prova fino a querela di falso (art. 2700 c.c.) e possono essere smentite con normali mezzi di prova.
Gli autovelox non costituiscono fonti di prova se non usati secondo il decreto ministeriale.
Il verbale contiene il decreto di approvazione dell'autovelox decreto che riporta le condizioni d'uso per il rilievo dell'eccesso di velocità. Il supposto trasgressore può anche rilevare all'attenzione del giudicante un uso non conforme secondo il manuale d'uso e installazione dell'autovelox facendo risaltare argomenti tecnici che esulano dalle condizioni d'uso poste dal fabbricante p.e. angolo verticale\orizzontale non previsto, altezza non idonea, presenza di oggetti in grado di alterare le condizioni al contorno.
Sulle strade urbane di scorrimento l'autovelox deve essere presegnalato, segnalata la sua postazione e autorizzato dal prefetto.
E' una regola base e chi usa l'auto deve averne piena consapevolezza. A Milano tutti gli autovelox sono ormai presegnalati (art. 4 L.168/02) assieme alla loro postazione. Per evitare di essere sanzionati bisogna conoscere i due tipi di segnali e il loro uso distorto. I segnali sono diversi ma a volte usati sia per la presegnalazione che per la segnalare la postazione confondendo l'automobilista. In mancanza del decreto del prefetto all'installazione l'accertamento di infrazione è nullo.
Autovelox installato in difformità al manuale d'installazione.
E' un argomento da tecnici che conoscono la tecnologia sensoristica, angoli di posizionamento, altezze, condizioni al contorno e quanto rilevato in sede di giudizio, spesso la nota tecnica cambia l'esito finale. Le istruzioni contenute nel manuale sono fondamentali per attestare l'efficacia del rilevamento e la regolarità dell'accertamento di infrazione. Purtroppo nei verbali non si fa nessun cenno a tale argomento sebbene la contestazione dipende da una condizione di efficacia di rilevamento si fa cenno invece, alla taratura e alle prove di regolare funzionamento.
La prova fotografica deve contenere la data.
La data che troviamo sul documento che scarichiamo dal sito web del Comune di Milano è applicata quando si esegue il setup dello strumento la prima volta. L'operatore inserisce la data e il limite di velocità massima. A volte l'operatore dimentica di completare tutto il setup dello strumento ma tale mancanza può essere sopperita dall'organo accertatore, se ne ha le capacità, (Cass. 16885/05) davanti al giudicante.
Autovelox e la mancanza di gestione diretta da parte della Polizia locale.
E' stato un argomento che ha fatto indignare tutto il paese a prescindere dagli utenti della strada. Se gli autovelox non sono gestiti direttamente dagli operatori di Polizia stradale i verbali contestati non sono efficaci. Gestione diretta non implica il possesso ma l'uso per le azioni a cui l'apparecchiatura è destinata Per esempio, la collocazione dell'apparecchio, la loro installazione, il funzionamento, l'accesso ai dati, la presenza durante lo sviluppo del negativo se esistente (Cass. 15348/05).
L'autovelox nascosto.
In provincia di Milano vi sono
autovelox nascosti ,
nel nel senso che durante il passaggio non si vede il dispositivo ma è segnalato. Sembrerebbe che l'azione di prevenzione sia in contrasto con i principi costituzionali dell'art. 97 secondo i quali la PA deve agire in trasparenza e imparzialità (GdP Mantova 620/05) e soprattutto viene mortificata l'azione di prevenzione nel controllo del territorio di cui all'art. 12 CdS, e D.L. 3.8.2007 n. 117 convertito in L. n.160 del 2.10.2007.
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