Se il prefetto emette ordinanza di INAMMISSIBILITÀ per uno dei motivi di cui sotto vuol dire che l'organo accertatore non è entrato nel merito, vuol dire che non è stato nemmeno letto e direttamente cestinato. Si sappia che per il 95% dei ricorsi prevalgono le ragioni del prefetto e dell'organo accertatore, purtroppo non si conosce quale sia la percentuale dei ricorsi giudicati inammissibili per errori formali. Se il ricorso è giudicato inammissibile il verbale viene iscritto al ruolo per la riscossione, in pratica bisogna pagare.
Vogliamo rendervi edotti del fatto che il ricorso al prefetto equivale a rilevare le nostre ragioni, indirettamente, all'autorità che ci ha elevato la multa quindi nel ricorso bisogna essere molto efficaci in ogni caso, se ve la sentite di scrivere il vostro ricorso, seguite questiCONSIGLIfondamentali:
Non dimenticate di identificarvi (nome, cognome, data di nascita, residenza, il C.F. è obbligatorio per il ricorso al GdP);
scrivete la stringa che identifica il verbale (numero verbale
e di accertamento d'infrazione);
scrivete chiaramente l'oggetto del ricorso
p.e. Ricorso avverso verbale per infrazione del codice della strada;
non fate il ricorso solo per la sanzione accessoria, p.e. punti patente;
ricordatevi che potete fare ricorso solo se non avete pagato
(anche con lo sconto del 30%);
consegnate il ricorso entro 60 giorni;
fate riferimento alla norma
che avete trasgredito, è (quasi) sempre scritta con precisione sul verbale;
firmate il ricorso
di pugno se non avete una firma digitale, è la prima cosa che guardano i verificatori del prefetto;
il ricorrente deve essere l'intestatario del verbale
se il verbale viene inviato a casa, il ricorso non può essere presentato neanche da un familiare;
se avete commesso l'infrazione p.e. a Milano e voi risiedete p.e. a Vareseinviate il ricorso al prefetto della provincia dove è stato commessa l'infrazione(Milano) poiché si ricorre all'autorità del luogo dove è stata commessa l'infrazione (è scritto sul verbale), e non al prefetto della provincia dove risiedete (Varese).
Se nella presentazione del ricorso qualcosa è irrimediabilmente sbagliata e il prefetto risponde dopo un anno, non si può far valere il diritto di accoglimento per silenzio assenso poiché, egli risponderà come se il ricorso non fosse giuridicamente mai stato presentato.
Casi in cui non
è possibile presentare ricorso al prefetto.
Se presentate ricorso tramite e-mail ordinaria o via fax non potrà essere preso in debita considerazione dal Prefetto o dall'organo accertatore e si intenderà come mai ricevuto.
Se proponete istanza di rateizzazione ciò equivale alla rinuncia a proporre ricorso e conseguentemente sia il Prefetto (art. 203 C.d.S.) che il Giudice d pace (art. 204-bis del C.d.S.) riterranno il ricorso inammissibile.
Se il ricorso è presentato da persona minorenne.
Se presentate ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica del verbale e poi lo presentate entro 60 giorni al Prefetto sappiate che il ricorso non è ammesso. Non si possono presentare quasi contemporaneamente due ricorsi per la stessa sanzione quindi il secondo, quello reso al Prefetto lo giudicherà non ammissibile.
Se presentate il ricorso senza aspettare il verbale ma sulla base del solo preavviso di violazione che ci lasciano sul parabrezza.
Se presentate il ricorso su una materia per il quale il Prefetto non ha le competenze p.e. nel campo penale p.e., si ricade nel penale (art. 354 comma 3 CPP) quando sottoposti all'esame del tasso alcolemico nel sangue, (art. 186 C.d.S.), il soggetto è trovato positivo.