Corsie Riservate

my site

Telecamere e corsie riservate a Milano in AreaC

Corsie riservate

Contenuti della pagina

 

  • Mappa delle corsie preferenziali Milano
  • Cosa si intende per transito su corsia preferenziale \ riservata
  • Il verbale per transito su corsia preferenziale \ riservata
  • Multe illegittime dagli ausiliari del traffico in corsia preferenziale
  • Accesso alle corsie preferenziali per i portatori di handicap
  • "eccetto autorizzati", come si diventa autorizzati?
  • Le corsie preferenziali e i ciclomotori \ motocicli \ auto in car-sharing nel Comune di Milano
  • Le corsie preferenziali e gli NCC fino a 9 posti
  • Le corsie preferenziali e i medici
  • Elenco corsie preferenziali
  • Telecamere nelle corsie riservate

 

ricorso multa corsia preferenziale

Cosa si intende per transito su corsia preferenziale \ riservata

Aggiornamento articolo marzo 2020

Per corsia riservata o preferenziale si intende una corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli , così recita l’art. 3 c.1 n.17 del D.Lgs n. 285/92 meglio noto come Codice della Strada.

La genesi delle corsie preferenziali risiede nell’art. 7 del Codice della Strada, Regolazione della circolazione nei centri abitati , comma 1. lett. i “Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: 

i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.

La sanzione per accesso non autorizzato in corsia preferenziale è trattata, dal punto di vista dell’importo della multa, come se fosse una sanzione amministrativa da ZTL infatti la multa va da un minimo di 83 € a un massimo di 333 € se si provvede al pagamento entro 5 gg si paga 58,10 (aggiornamento dal 1.1.2019). Ai fini pratici l’argomento è piuttosto spinoso, sia per la tenuta psicologica del trasgressore sia per l’importo da pagare, di seguito riportiamo alcuni punti di riflessione che hanno attinenza con l’argomento.

 

  1. - Mancata contestazione immediata; 
  2. - segnaletica difforme dal CdS e dalle direttive specifiche;
  3. - dubbia installazione degli strumenti di ripresa installate nelle porte telematiche;
  4. - multe plurime o seriali;
  5. - erronea convinzione che i motoveicoli o auto elettriche o mezzi NCC possono transitare sempre nelle corsie preferenziali;
  6. - chi sono gli “autorizzati” 
  7. - scarsa percezione durante la guida abitudinaria e monotona;
  8. -      a volte le corsie riservate possono essere due nella stessa direzione di marcia;
  9. - segnaletica difficilmente visibile perché coperta da autoveicolo alto;
  10. - scarso contrasto di notte tra la telecamera e il fondo del paesaggio (chiome degli alberi);
  11. - non proporzionalità tra l’entità del pericolo arrecato e l’importo della sanzione.

 

Occorre rilevare che, le corsie riservate non prescindono da alcuni obblighi a cui devono sottostare le ZTL prerogative che, se non provate consentono di annullare il verbale.

  • Cosa si intende per transito su corsia preferenziale.

    Quando si riceve un verbale con la violazione da art. 7 c. 14 del CdS per transito non autorizzato in corsia preferenziale \ riservata si intende la percorrenza continua e significativa nell'ambito della circolazione stradale dell'area delimitata. Il verbale può essere impugnato se si riesce a dimostrare che il veicolo ha invaso occasionalmente la corsia preferenziale per un motivo concreto e documentabile. Per esempio, si può evocare la responsabilità incolpevole dovuta a una segnaletica inesistente o inadeguata o inidonea oppure a questioni di traffico nell'istante dell'infrazione. La logica che regge questa strategia di difesa deriva dal fatto che le corsie preferenziali esistono per agevolare la circolazione stradale agli autorizzati pertanto, l'invasione momentanea e non significativa dal punto di vista della circolazione non lede lo scopo per il quale la corsia riservata è stata concepita.

  • Multe illegittime dagli ausiliari del traffico in corsia preferenziale.

    A Milano gli ausiliari della sosta fanno più paura dei vigili, sono così zelanti nel lavoro che durante il giorno passano dallo stesso punto a intervalli di tempo regolari, setacciano tutto il giorno l’area loro assegnata e quando qualcuno fa notare loro che sono in errore per abuso di potere, rispondono serafici a disco rotto “faccia ricorso” attorniati da persone vocianti. Come il professore del liceo di tante decine di anni fa i vigilini hanno potere di vita e di morte.


    L’Autorità locale ha ampliato i loro poteri in barba alla legge che è chiara come la luce del sole ciononostante, la Suprema Corte di Cassazione ha dovuto intervenire per interpretare anche le cose che più chiare di così non si può. Multano normalmente fuori dalle competenze che la legge attribuisce loro ed è pacifico che i verbali sono illegittimi ma non si riesce a fare nulla per riportare le cose nel giusto ordine.


    Secondo Fabrizio De Pasquale, capogruppo di Forza Italia a palazzo Marino ebbe a dire "nel 2017, sulle 730 mila contravvenzioni fatte dagli ausiliari del traffico, oltre 350 mila multe si riferivano a infrazioni estranee al parcheggio sulle strisce blu".


    Gli ausiliari del traffico possono multare solo nei casi di divieto di sosta dei veicoli infatti. La legge che istituisce i cosiddetti “vigilini” L. n.127/1997 (legge Bassanini) è chiara, all’art. 17 c. 132 testualmente recita “limitatamente alle aree oggetto di concessione” e continuando la lettura dell’articolo si rileva che non sono autorizzati ad elevare multe in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico. Sempre la L. 127/1997 recita “i comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione”, l’argomento è ripreso anche dalla L.499/1999.


    La Corte di Cassazione (sent. n. 16777/2007, n. 551/2009, n. 18186/2006) ha più volte ribadito il concetto che essi possono contestare le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree date in concessione al trasporto pubblico, per esempio sulle strisce blu. Per fare qualche esempio, sosta irregolare sulle strisce blu, sosta di un veicolo fuori dalle strisce blu ma solo se impedisce la sosta di un altro veicolo sulle strisce blu, veicolo in seconda fila che intralcia la sosta nel posteggio a strisce blu inoltre, possono agire per la rimozione del veicolo che intralcia la circolazione. Riportiamo uno stralcio della sentenza 16777 secondo la quale agli ausiliari della sosta “può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, ma esclusivamente dovunque venga impedito di accedere ad altro veicolo regolarmente in sosta, o lo spostamento dei veicoli in sosta, in seconda fila negli spazi riservati allo stanziamento e alla fermata dei veicoli indicati”.


    Negli anni successivi la Cassazione ha affermato ancora che l’accertamento delle violazioni ad opera degli ausiliari della sosta deve essere ricondotta alla legge n. 127 del 1997, art. 17, comma 132, tra i quali non rientrano le contravvenzioni per circolazione su corsie riservate.


    Ciò detto, sulla scorta delle sentenze della Cassazione, le violazioni che riguardano le corsie riservate ai mezzi pubblici, non possono essere accertate dagli ausiliari della sosta ma dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone come espressamente previsto dall’art. 17 co.133 L. n. 127/1997. Per completezza di esposizione diciamo pure che la individuazione del personale ispettivo è stata resa impossibile dall'abrogazione della legge 142/90.


    Da quanto detto, il supposto trasgressore, se dovesse trovare l’avviso di contravvenzione sul parabrezza, conviene leggere bene il foglietto per capire se chi ha elevato la multa è un ausiliario della sosta che ha agito con abuso di potere.


    Con riferimento al potere degli ausiliari della sosta, capita di trovare l’avviso di contravvenzione quando si è sostato troppo vicino alla fermata dell’autobus. Ebbene, anche in questo caso è arrivata la pronuncia della Cassazione secondo la quale, il potere degli ausiliari va ricondotto a quanto posto dalla L. 127/1997, la condotta dell’automobilista, che sosta in area riservata alla fermata di mezzi pubblici, non può essere sanzionato ma dagli ispettori dell’azienda di trasporto pubblico.


    In ultimo, secondo la Suprema Corte di Cassazione, in caso di contestazione del verbale, l’amministrazione che ha incaricato l’ausiliario della sosta ha “l’onere della prova” sulla sua idoneità. La Corte, vista la natura dell’assunzione, non ritiene sufficiente che il verbale riporti l’informazione “ausiliario del traffico”, ma per un obbligo di trasparenza deve fornire prova che il soggetto è stato incaricato con una procedura regolare e trasparente.

  • Accesso alle corsie preferenziali per i portatori di handicap

    La circolazione dei portatori di handicap è regolata dalla seguente legislazione nazionale vigente: 


    - circolazione e sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, art. 188 CdS e 381 Regolamento di attuazione del CdS;


    - divieto di fermata e sosta nelle aree riservate, art. 158 cds;


    - obbligo per i conducenti di fermarsi qualora attraversi una persona invalida, art. 191 CdS


    - permessi speciali di circolazione e sosta, art. 7 CdS;


    - spazi riservati alla sosta, art 7 CdS e art 149 Regolamento di attuazione,


    - Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili, art. 11 comma 4 D.P.R. 503/96.


    Diciamo subito che i portatori di handicap possono circolare liberamente sia in ZTL che in corsia preferenziale e ciò in tutti i Comuni d’Italia ma, ricordando che vi sono norma locali da rispettare caso per caso.


    Facciamo presente che la corsia preferenziale di piazza L. di  Savoia adiacente alla Stazione centrale di Milano è interdetta ai portatori di handicap in possesso di contrassegno rilasciato dal Comune.

  • "eccetto autorizzati". Come si diventa autorizzati?

    Il rilascio del contrassegno avviene tramite un apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Milano previo pagamento dell’imposta di bollo, diritti di segretaria e spese di istruttoria e stampa del contrassegno. Il contrassegno ha durata limitata e a secondo della categoria di autorizzati, fermo restando, la permanenza dei requisiti in base ai quali il pass è stato rilasciato. Alla scadenza, il pass deve essere restituito al Servizio Gestione ZTL del Comune. Ricordiamo che il contrassegno è associato a un veicolo e se il pass non è ben visibile sul parabrezza o sul cruscotto giuridicamente equivale alla mancanza del permesso di transito e conseguente applicazione della sanzione amministrativa.

  • Le corsie preferenziali e i ciclomotori \ motocicli \ auto in car-sharing nel Comune di Milano

    Non sempre i veicoli a due ruote possono accedere alle corsie preferenziali, l’accesso deve essere espressamente autorizzato. Per evitare di essere sanzionati bisogna guardare il cartello integrativo che accompagna il segnale di divieto d’accesso. A volte non si riesce a leggere l’informazione del cartello e bisogna rallentare per identificare le varie figure e tutte le informazioni.


    Discorso a parte meritano le car-sharing anche se elettriche. Una delle prerogative delle corsie preferenziali è quella di rendere scorrevole il traffico garantendo la velocità commerciale dei veicoli adibiti al servizio pubblico e garantendo i servizi di emergenza. A Milano le corsie sono diventate affollate dalle auto in car sharing, che sono quasi 2000, è stato allora inibito l’accesso delle 4 ruote a noleggio con una determina dirigenziale del Comune.

  • Le corsie preferenziali e gli NCC fino a 9 posti

    I titolari di un servizio di NCC devono presentare il modulo sottoscritto con copia del documento di identità, copia del libretto di circolazione, copia della licenza / autorizzazione.


    Il permesso ha validità 2 anni. Per gli NCC provenienti da fuori regione Lombardia essi possono circolare nelle corsie riservate e nelle ZTL per il tempo necessario allo svolgimento del servizio previo comunicazione all'ufficio competente oppure, comunicando entro le 72 ore successive al transito il numero della targa e il giorno di accesso. In caso contrario si incorre nella sanzione amministrativa con la dicitura "Circolava nella corsia riservata ai mezzi pubblici benché agli accessi fossero esposti i segnali indicanti il divieto".

  • Le corsie preferenziali e i medici.

    A volte i medici sono in visita e parcheggiano sulle strisce blu esponendo il contrassegno "visita urgente", cosa dovrebbero fare quando trovano un preavviso di contravvenzione? Di seguito si riportano due casi per evitare di pagare la multa se chiamati in visita.


    Caso 1. Procedere al pagamento, conservare l documento e aspettare il verbale. Opporsi dimostrando che  stato pagato il parcheggio dopo la visita poiché prima erano impossibilitati per causa di forza maggiore.


    Caso 2. Un altro modo Il provvedimento del Comune è riferito alle visite urgenti e alla pronta reperibilità dei medici, in tali casi basta il modulo sottoscritto dal medico o dal Direttore sanitario dell’ente ospedaliero per i medici in regime di reperibilità. E’ necessario fornire: 


    - copia del documento di identità;


    - copia del libretto di circolazione del veicolo;


    - copia del verbale di consegna per veicoli in leasing \ noleggio;


    - dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso in cui il veicolo è di altro proprietario e dato in comodato d’uso al richiedente;


    - una dichiarazione che attesti l’intervento eseguito con la data, l’ora, il luogo e la natura dell’intervento;


    - l’elenco delle corsie preferenziali e\o le ZTL ove è avvenuto il transito.


    La richiesta di esaminare il caso deve essere presentata al protocollo dell’ufficio Servizio gestione ZTL o inviata via fax o email entro 72 ore dall'accesso. Di regola non è previsto il rilascio del contrassegno. 

Il verbale per transito su corsia preferenziale.

Quando si riceve un verbale con la violazione da art. 7 c. 14 del CdS per transito non autorizzato in corsia preferenziale \ riservata si intende la percorrenza continua e significativa nell'ambito della circolazione stradale dell'area delimitata. Il verbale può essere impugnato se si riesce a dimostrare che il veicolo ha invaso occasionalmente la corsia preferenziale per un motivo concreto e documentabile. Per esempio, si può evocare la responsabilità incolpevole dovuta a una segnaletica inesistente o inadeguata o inidonea oppure a questioni di traffico nell'istante dell'infrazione. La logica che regge questa strategia di difesa deriva dal fatto che le corsie preferenziali esistono per agevolare la circolazione stradale agli autorizzati pertanto, l'invasione momentanea e non significativa dal punto di vista della circolazione non lede lo scopo per il quale la corsia riservata è stata concepita.

Multe illegittime dagli ausiliari del traffico in corsia preferenziale. 

A Milano gli ausiliari della sosta fanno più paura dei vigili, sono così zelanti nel lavoro che durante il giorno passano dallo stesso punto a intervalli di tempo regolari, setacciano tutto il giorno l’area loro assegnata e quando qualcuno fa notare loro che sono in errore per abuso di potere, rispondono serafici a disco rotto “faccia ricorso” attorniati da persone vocianti. Come il professore del liceo di tante decine di anni fa i vigilini hanno potere di vita e di morte.

L’Autorità locale ha ampliato i loro poteri in barba alla legge che è chiara come la luce del sole ciononostante, la Suprema Corte di Cassazione ha dovuto intervenire per interpretare anche le cose che più chiare di così non si può. Multano normalmente fuori dalle competenze che la legge attribuisce loro ed è pacifico che i verbali sono illegittimi ma non si riesce a fare nulla per riportare le cose nel giusto ordine.

Secondo Fabrizio De Pasquale, capogruppo di Forza Italia a palazzo Marino ebbe a dire "nel 2017, sulle 730 mila contravvenzioni fatte dagli ausiliari del traffico, oltre 350 mila multe si riferivano a infrazioni estranee al parcheggio sulle strisce blu".

Gli ausiliari del traffico possono multare solo nei casi di divieto di sosta dei veicoli infatti. La legge che istituisce i cosiddetti “vigilini” L. n.127/1997 (legge Bassanini) è chiara, all’art. 17 c. 132 testualmente recita “limitatamente alle aree oggetto di concessione” e continuando la lettura dell’articolo si rileva che non sono autorizzati ad elevare multe in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico. Sempre la L. 127/1997 recita “i comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione”, l’argomento è ripreso anche dalla L.499/1999.

La Corte di Cassazione (sent. n. 16777/2007, n. 551/2009, n. 18186/2006) ha più volte ribadito il concetto che essi possono contestare le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree date in concessione al trasporto pubblico, per esempio sulle strisce blu. Per fare qualche esempio, sosta irregolare sulle strisce blu, sosta di un veicolo fuori dalle strisce blu ma solo se impedisce la sosta di un altro veicolo sulle strisce blu, veicolo in seconda fila che intralcia la sosta nel posteggio a strisce blu inoltre, possono agire per la rimozione del veicolo che intralcia la circolazione. Riportiamo uno stralcio della sentenza 16777 secondo la quale agli ausiliari della sosta “può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, ma esclusivamente dovunque venga impedito di accedere ad altro veicolo regolarmente in sosta, o lo spostamento dei veicoli in sosta, in seconda fila negli spazi riservati allo stanziamento e alla fermata dei veicoli indicati”.

Negli anni successivi la Cassazione ha affermato ancora che l’accertamento delle violazioni ad opera degli ausiliari della sosta deve essere ricondotta alla legge n. 127 del 1997, art. 17, comma 132, tra i quali non rientrano le contravvenzioni per circolazione su corsie riservate.

Ciò detto, sulla scorta delle sentenze della Cassazione, le violazioni che riguardano le corsie riservate ai mezzi pubblici, non possono essere accertate dagli ausiliari della sosta ma dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone come espressamente previsto dall’art. 17 co.133 L. n. 127/1997. Per completezza di esposizione diciamo pure che la individuazione del personale ispettivo è stata resa impossibile dall'abrogazione della legge 142/90.

Da quanto detto, il supposto trasgressore, se dovesse trovare l’avviso di contravvenzione sul parabrezza, conviene leggere bene il foglietto per capire se chi ha elevato la multa è un ausiliario della sosta che ha agito con abuso di potere.

Con riferimento al potere degli ausiliari della sosta, capita di trovare l’avviso di contravvenzione quando si è sostato troppo vicino alla fermata dell’autobus. Ebbene, anche in questo caso è arrivata la pronuncia della Cassazione secondo la quale, il potere degli ausiliari va ricondotto a quanto posto dalla L. 127/1997, la condotta dell’automobilista, che sosta in area riservata alla fermata di mezzi pubblici, non può essere sanzionato ma dagli ispettori dell’azienda di trasporto pubblico.

In ultimo, secondo la Suprema Corte di Cassazione, in caso di contestazione del verbale, l’amministrazione che ha incaricato l’ausiliario della sosta ha “l’onere della prova” sulla sua idoneità. La Corte, vista la natura dell’assunzione, non ritiene sufficiente che il verbale riporti l’informazione “ausiliario del traffico”, ma per un obbligo di trasparenza deve fornire prova che il soggetto è stato incaricato con una procedura regolare e trasparente.

Accesso alle corsie preferenziali per i portatori di handicap 

La circolazione dei portatori di handicap è regolata dalla seguente legislazione nazionale vigente: 

- circolazione e sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, art. 188 CdS e 381 Regolamento di attuazione del CdS;

- divieto di fermata e sosta nelle aree riservate, art. 158 cds;

- obbligo per i conducenti di fermarsi qualora attraversi una persona invalida, art. 191 CdS

- permessi speciali di circolazione e sosta, art. 7 CdS;

- spazi riservati alla sosta, art 7 CdS e art 149 Regolamento di attuazione,

- Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili, art. 11 comma 4 D.P.R. 503/96.

Diciamo subito che i portatori di handicap possono circolare liberamente sia in ZTL che in corsia preferenziale e ciò in tutti i Comuni d’Italia ma, ricordando che vi sono norma locali da rispettare caso per caso.

Facciamo presente che la corsia preferenziale di piazza L. di  Savoia adiacente alla Stazione centrale di Milano è interdetta ai portatori di handicap in possesso di contrassegno rilasciato dal Comune.

"eccetto autorizzati".  Come si diventa autorizzati?

Il rilascio del contrassegno avviene tramite un apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Milano previo pagamento dell’imposta di bollo, diritti di segretaria e spese di istruttoria e stampa del contrassegno. Il contrassegno ha durata limitata e a secondo della categoria di autorizzati, fermo restando, la permanenza dei requisiti in base ai quali il pass è stato rilasciato. Alla scadenza, il pass deve essere restituito al Servizio Gestione ZTL del Comune. Ricordiamo che il contrassegno è associato a un veicolo e se il pass non è ben visibile sul parabrezza o sul cruscotto giuridicamente equivale alla mancanza del permesso di transito e conseguente applicazione della sanzione amministrativa.

Le corsie preferenziali e i ciclomotori \ motocicli \ auto in car-sharing nel Comune di Milano

Non sempre i veicoli a due ruote possono accedere alle corsie preferenziali, l’accesso deve essere espressamente autorizzato. Per evitare di essere sanzionati bisogna guardare il cartello integrativo che accompagna il segnale di divieto d’accesso. A volte non si riesce a leggere l’informazione del cartello e bisogna rallentare per identificare le varie figure e tutte le informazioni.

Discorso a parte meritano le car-sharing anche se elettriche. Una delle prerogative delle corsie preferenziali è quella di rendere scorrevole il traffico garantendo la velocità commerciale dei veicoli adibiti al servizio pubblico e garantendo i servizi di emergenza. A Milano le corsie sono diventate affollate dalle auto in car sharing, che sono quasi 2000, è stato allora inibito l’accesso delle 4 ruote a noleggio con una determina dirigenziale del Comune.

Le corsie preferenziali e gli NCC fino a 9 posti

I titolari di un servizio di NCC devono presentare il modulo sottoscritto con copia del documento di identità, copia del libretto di circolazione, copia della licenza / autorizzazione.

Il permesso ha validità 2 anni. Per gli NCC provenienti da fuori regione Lombardia essi possono circolare nelle corsie riservate e nelle ZTL per il tempo necessario allo svolgimento del servizio previo comunicazione all'ufficio competente oppure, comunicando entro le 72 ore successive al transito il numero della targa e il giorno di accesso. In caso contrario si incorre nella sanzione amministrativa con la dicitura "Circolava nella corsia riservata ai mezzi pubblici benché agli accessi fossero esposti i segnali indicanti il divieto".

Le corsie preferenziali e i medici.

A volte i medici sono in visita e parcheggiano sulle strisce blu esponendo il contrassegno "visita urgente", cosa dovrebbero fare quando trovano un preavviso di contravvenzione? Di seguito si riportano due casi per evitare di pagare la multa se chiamati in visita.

Caso 1. Procedere al pagamento, conservare l documento e aspettare il verbale. Opporsi dimostrando che  stato pagato il parcheggio dopo la visita poiché prima erano impossibilitati per causa di forza maggiore.

Caso 2. Un altro modo Il provvedimento del Comune è riferito alle visite urgenti e alla pronta reperibilità dei medici, in tali casi basta il modulo sottoscritto dal medico o dal Direttore sanitario dell’ente ospedaliero per i medici in regime di reperibilità. E’ necessario fornire: 

- copia del documento di identità;

- copia del libretto di circolazione del veicolo;

- copia del verbale di consegna per veicoli in leasing \ noleggio;

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso in cui il veicolo è di altro proprietario e dato in comodato d’uso al richiedente;

- una dichiarazione che attesti l’intervento eseguito con la data, l’ora, il luogo e la natura dell’intervento;

- l’elenco delle corsie preferenziali e\o le ZTL ove è avvenuto il transito.

La richiesta di esaminare il caso deve essere presentata al protocollo dell’ufficio Servizio gestione ZTL o inviata via fax o email entro 72 ore dall'accesso. Di regola non è previsto il rilascio del contrassegno.

1. Bezzi

2. Brera

3. Broletto

4. Carducci

5. Cassala

6. Catena

7. De Amicis

8. Doria Andrea

9. Dell'Unione

9bis. Via Farini

10. Filzi

11. Filzi

12. Forlanini

13. Francesco Sforza

14. Galleria Unione

15. Garibaldi

16. Isonzo

17. Lazzaretto

18. Liguria

19. Lugano

20. Manzoni

21. Mazzini - Via Orefici

22. Mazzini 8.

23. Menabrea

24. Meravigli

25. Milizie

26. Misurata

26bis. Montello

27. Murillo

28. Pergolesi

29. Porta Vigentina

30. Ranzoni

31. Ripa Ticinese

32. San Babila

33. San Clemente

34. San Prospero

35. Santa Sofia

36. Sempione

37. Senato

38. Sesto San Giovanni

39. Sondrio

40. Stelvio

41. Teulié

42. Teulié

43. Tibaldi

44. Tonale

45. Torino

46. Toscana

47. Tripoli

48. Troya

49. XXII Marzo

50. XXII Marzo

51. Zugna Coni

52. Zugna Coni

Le telecamere nelle corsie preferenziali

Telecamere nelle corsie riservate \ preferenziali

Share by: