La sentenza a favore della ricorrente, su ricorso proposto da ZTLmilano avverso l'ordinanza del Prefetto di Firenze, altro non è che il risultato della capacità di dimostrazione della PA quando essa è chiamata a dimostrare piuttosto che avvalersi della fede privilegiata. La fede privilegiata altro non è che la dichiarazione della PA con il quale si sottrae alle dimostrazioni ponendo la parola fine agli argomenti. In tal modo rimane frustrata la necessità di confronto del supposto trasgressore il quale, è costretto a dimostrare così come dicono le sentenze della Corte di Cassazione.
Nei casi in cui la PA viene citata in giudizio è si la parte convenuta ma di fatto rappresenta la parte attrice dovendo dimostrare la legittimità del suo operato.
Con la recente sentenza della Corte n. 11869\2020 si ribadisce ancora una volta che è onere della PA dimostrare la legittimità della sanzione e della pretesa sanzionatoria con elementi che non fanno parte della fede privilegiata e che la nota sul verbale "strumento debitamente omologato" è solo una nota di stile e non ha nessun valore. La sentenza n. 1309 del 9 luglio 2020 rappresenta il nuovo corso delle sentenze che piano piano si vanno conformando al nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di c e che fino a qualche anno fa simili sentenze non erano comuni. Di seguito si riporta la sentenza pubblicata anche dalla nota rivista Studiocataldi
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