Articolo aggiornato ad aprile 2021
La Pubblica Amministrazione ricorre alla notifica del verbale nei casi mancata contestazione immediata della sanzione “all’effettivo trasgressore” o “all’intestatario del veicolo”.
La notifica è lo strumento con il quale – in una certa data - la sanzione a carico del potenziale trasgressore è portata a sua conoscenza.
Questa fase che fa parte dell’intero procedimento amministrativo è di fondamentale importanza per la riscossione del debito.
Se la sanzione non viene notificata è inesistente pertanto, il verbale non ha efficacia. Al contrario, il verbale regolarmente notificato acquista efficacia di “titolo esecutivo”: per questo motivo la PA è molto attenta alle formalità da seguire.
Chi riceve la multa deve, a sua volta, essere attento a fare valere il diritto di venire a conoscenza della sanzione nei tempi e nei modi posti dal Codice di procedura civile [c.p.c.] e dal CdS.
La data di notifica del verbale si rileva dalla busta con cui il verbale è recapitato (caso dei verbali elettronici redatti da un sistema hardware\software) oppure, nel caso di contestazione immediata, (ci fermano gli agenti e ci rilasciano il verbale compilato a mano) la data di notifica è la data in cui è stata commessa l’infrazione.
I termini indicati dal CdS come
decorrono dalla data di notifica.
Anche la notifica è soggetta a vincoli temporali ai sensi dell'art. 201 del CdS.
Il verbale di accertamento della violazione deve essere notificato al presunto trasgressore entro il termine di 90 giorni dalla data in cui si commette l’infrazione quando la violazione è stata commesso da persona residente in Italia e non è stata contestata immediatamente, p.e. quando è rilevata con dispositivi elettronici. Nel caso di persona residente all’estero il verbale deve essere notificato entro il termine di 360 giorni dall’accertamento.
Di seguito un verbale notificato dalla Polizia locale di Milano in Francia.
(coincide con quella dell’accertamento, come chiarito dalla circolare del Ministero dell’Interno n.16968 del 07 novembre 2014 e dalla giurisprudenza ormai costante sul tema).
Se la sanzione è contestata immediatamente al trasgressore allora il verbale deve essere contestato entro 100 giorni dall’accertamento della violazione.
Per la PA vale il principio per cui la notifica si perfeziona con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (non al trasgressore) ed il rispetto del termine si verifica dal timbro apposto sull’atto che indica numero cronologico e data. Questo modo di contare i giorni a favore della PA serve per non fare ricadere eventuali ritardi delle Poste sulla PA. Va chiarito che, nel caso di notifica postale e mancata presenza del destinatario, la raccomandata con il verbale è depositata nell’ufficio postale.
Accade così che la data di notifica non coincida con la data del ritiro, per esempio, poiché la notifica si perfeziona in automatico dopo il decimo giorno di deposito anche se il ritiro avviene dopo.
La verifica del rispetto dei termini di notifica del verbale dell’infrazione è dunque essenziale poiché una volta accertata la loro inosservanza il cittadino ha la possibilità di chiedere l’annullamento della sanzione amministrativa rivolgendosi:
-in autotutela all’Ente che ha emanato la multa
-con ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione, entro 60 giorni dalla notifica o dalla contestazione
-con ricorso al Giudice di Pace, entro trenta giorni dalla notifica o dalla contestazione, a patto che la multa non sia stata già pagata o che non si sia presentato ricorso al Prefetto.
I giorni si contano naturali e continui dal giorno in cui si commette l'infrazione.
Poiché lo strumento omologato sostituisce il vigile la data dell'accertamento è la data nella quale si commette l'infrazione.
Per calcolare le scadenze successive alla notifica il primo giorno non viene mai contato ma l’ultimo si.
Se la scadenza per pagare la multa ricade nel giorno di sabato allora questo giorno viene contato, se ricade di domenica la scadenza viene prorogata al lunedì se è il primo giorno non festivo.
Attenzione al giorno di sabato, esso è considerato festivo per le notifiche e feriale per i pagamenti.
Notifica del verbale
Sanzione accertata con autovelox il 29 luglio 2021
90 giorni per notificare il verbale dalla data di accertamento
scadenza 26 ottobre 2021.
Il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il 26 ottobre.
Se si vuole fare ricorso al prefetto con scadenza un giorno festivo
Verbale notificato il 26 ottobre 2021;
60 giorni di tempo dal giorno della notifica (26 ottobre ma si inizia a contare dal 27 ottobre);
scadenza 25 dicembre 2021.
Il 25 dicembre è festa così come il 26 quindi il primo giorno utile per inviare il ricorso al prefetto è lunedì 27.
Se si vuole pagare un verbale con scadenza il giorno di sabato
Verbale notificato il 19 ottobre 2021
60 giorni dal giorno della notifica
scadenza sabato 18 dicembre 2021.
Se si vuole pagare una multa entro la scadenza p.e. proprio nel giorno di scadenza e tale giorno è un sabato non può considerarsi festivo quindi bisogna pagare per evitare ulteriori sanzioni.
Se invece si vuole presentare ricorso al Prefetto ed il giorno di sabato ricade al 60 esimo giorno della notifica allora la scadenza per presentare ricorso è prorogato al primo giorno non festivo p.e. lunedì.
Se gli agenti di polizia stradale (art. 12 CdS) ci fermano per strada e ci contestano un verbale in qualità di proprietario del veicolo o di rappresentante legale di una ditta a cui il veicolo è intestato non seguirà la notifica.
Di seguito i casi di infrazione in cui non è possibile la cosiddetta contestazione immediata dell’infrazione con la conseguente procedura di notifica di cui all’art. 201 CdS.
La notifica deve essere effettuata ai sensi dell’art 139 c.p.c. nel "comune di residenza" del destinatario. La norma ha carattere operativo e indica ove va fatta la notifica, a chi va fatta e la sequenza con la quale vanno ricercate le persone a cui proporre la notifica.
Qualora l’ufficiale notificatore non abbia potuto procedere alla notifica nelle modalità previste dalla norma, ha l’obbligo di precisare le ricerche infruttuose effettuate nel luogo di residenza, domicilio o dimora.
Sul punto la giurisprudenza (v. Cass. SS.UU. n.11332 del 30 maggio 2005) ha stabilito la nullità della notificazione effettuata nelle mani del portiere dello stabile quando l’ufficiale giudiziario nella relazione non attesta il mancato rinvenimento delle altre persone indicate nella norma citata. Di seguito una relata di notifica da art.139 (detta anche relazione di notificazione).
Per "comune di residenza" non deve intendersi quella all'Ufficio anagrafe ma il posto dove abitualmente è presente il soggetto. L'Ufficiale deve prima recarsi nel luogo di residenza poi nel luogo di dimora e infine nel domicilio.
In caso di irreperibilità del destinatario o di rifiuto di "una persona di famiglia" a ricevere la copia da parte delle persone indicate nell’art 139 c.p.c. la notifica deve essere effettuata ai sensi dell’art 140 c.p.c. (leggi qui).
Per persona di famiglia si intende la persona che appartiene al nucleo familiare ma anche i parenti o altri familiari che hanno una comunanza di vita stabile nel luogo del destinatario, in altre parole non sono presenti occasionalmente a casa del destinatario. La badante che assiste in modo continuo il destinatario è deputata a ricevere l'atto la fidanzata no.
Con il deposito nella casa comunale o in Posta la notifica per il destinatario si perfeziona trascorsi 10 giorni dall’avviso di ricevimento della raccomandata: se il notificante non prova l’avvenuta consegna dell’avviso di mancata giacenza, la notificazione è nulla (v. Cass. Civ. n. 7809 del 31 marzo 2010).
Si parla di CAD e CAN nel caso di notifica postale. La CAD, Comunicazione Avviso di Deposito, è una raccomandata con ricevuta di ritorno (A\R) ove il postino indica la data del tentativo di recapito e del conseguente deposito per il quale, il destinatario è invitato a ritirare la raccomandata.
La CAN, Comunicazione di Avvenuta Notifica senza A\R, essa informa il destinatario dell’atto giudiziario in deposito all’Ufficio postale o informa il destinatario sulla persona alla quale è stato consegnato l’atto, in pratica nome e cognome della persona che ha ritirato il verbale e la data (sent. 34622/9/1998 Corte Costituzionale). Le spese per questa raccomandata sono poste in capo al mittente.
Spesso ci si trova a discutere con l'organo di Polizia locale\municipale che, in base a una sentenza della Cassazione i 90 giorni riguardano non tanto il sanzionato ma il tempo entro il quale loro devono consegnare il plico alle Poste. La ratio di questa sentenza è quella di non addebitare eventuali ritardi alla Pubblica amministrazione ma in questo modo il sanzionato potrebbe ricevere la notifica anche dopo 90 giorni in contrasto con quanto disposto dall'art. 201.
A tagliare corto interviene la recente sentenza della Cassazione espressa a sezioni unite il 15 aprile 2021 che a risoluzione del contrasto ha affermato il seguente principio di diritto.
"In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (cd. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima."
Da quanto sopra, in sede di ricorso, va chiesta la dimostrazione alla PA la prova della comunicazione di avvenuto deposito.
La notificazione di solito è effettuata tramite il servizio postale nazionale (art 149 c.p.c) ed il servizio postale privato.
I notificatori sono:
Quando il postino lascia la raccomandata verde al portiere non si avvisa il destinatario.
Qualora non ci sia il portiere o persone idonee al ritiro l’Ufficio postale restituisce, trascorsi i canonici dieci giorni in deposito dopo i quali la notifica si intende perfezionata per “compiuta giacenza”, la ricevuta di ritorno all’Amministrazione che ha elevato la sanzione. Se il trasgressore la ritira prima dei 10 giorni la data di notifica è indicata sulla RR. Dopo 6 mesi dal deposito, se il destinatario non ha ritirato la raccomandata, questa è restituita al mittente.
Se dall’avviso di ricevimento la firma è illeggibile si considera valida la notifica poiché si presume appartenga al destinatario (Cass. Civ. SS.UU. n. 9962 del 27 aprile 2010).
Secondo il principio generale stabilito dall’art. 6 della l.689/1981 il proprietario del veicolo con cui è stata commessa l’infrazione risponde del pagamento della multa in solido con l’autore della violazione.
Tale principio di solidarietà è stato ripreso dall’art. 196 CdS.
In caso di leasing o di noleggio l’utilizzatore ed il proprietario del veicolo rispondono dunque in solido della violazione commessa. In particolare una recente sentenza della Cass. Civ. n. 9675 del 26 maggio 2020 ha ribadito che la società di noleggio, a breve o lungo termine, risponde della violazione commessa in solido con il locatario ed il conducente.
Occorre quindi chiarire a chi l’Ente accertatore deve notificare il verbale dell’infrazione ed in quali termini (il calcolo segue la regola generale sopra riportata).
In caso di leasing i dati dell’utilizzatore risultano dalla carta di circolazione: il verbale va dunque a lui notificato nel termine di 90 giorni dall’infrazione.
In caso di noleggio breve, inferiore a trenta giorni, l’Ente accertatore notifica il verbale nel termine di 90 giorni alla società di noleggio che, entro 60 giorni, deve comunicare i dati del noleggiatore al quale il verbale dovrà essere notificato nei successivi 90 giorni.
In caso di noleggio a lungo termine, per i veicoli immatricolati a partire dal 02 novembre 2015, vi è l’obbligo di comunicare i dati del soggetto che ne ha la disponibilità.
In questo caso l’Ente accertatore deve notificare il verbale, nel termine di 90 giorni, a colui che risulta dai pubblici registri.
Per i veicoli immatricolati ante 2 novembre 2015, invece, in caso di noleggio a lungo termine si applicheranno le stesse regole per la notifica in caso di noleggio a breve termine.
È utile ricordare che l’Ente accertatore, nella seconda notifica del verbale di contestazione, dovrà riportare la data della visura e la data della prima notifica alla società di noleggio: ciò al fine di consentire la verifica del rispetto dei termini della notifica.
Infine, in caso di car sharing valgono i termini e le modalità di notifica, sopra descritti, in caso di noleggio a breve termine. Anche in questo caso qualora il guidatore non fosse colui che ha effettuato la registrazione tramite l’apposita app, una volta ricevuta la multa dovrà comunicare all’Ente accertatore i dati del guidatore, ferma restando la sua responsabilità in solido nel pagamento della sanzione.
La notificazione ai sensi dell’art. 149 bis c.p.c. può eseguirsi a mezzo di posta elettronica certificata.
In questo caso la notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario e se la ricevuta di accettazione si genera, entro i 90 giorni dalla data di commissione dell’infrazione, il termine è rispettato.
Sul tema si ricorda la circolare del Ministero dell’Interno 300/A/1500/18/127/9 del 20 febbraio 2018 per cui la notifica a mezzo pec è obbligatoria quando l’autore della violazione, il proprietario o altro obbligato in solido (ai sensi dell’art. 196 C.d.S.) abbiano fornito, in occasione dell’infrazione stradale, un valido indirizzo pec all’organo di polizia procedente ovvero siano dotati di domicilio digitale ai sensi del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 217/2017).
Nell’oggetto della pec sarà indicato “atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada”.
Si ricorda che qualora la notifica venisse fatta tramite il servizio postale o tramite posta anziché presso il domicilio digitale, il destinatario può richiedere la restituzione delle spese di notifica addebitate con il verbale di contestazione, provando di essere titolare di un valido indirizzo PEC o di averlo inserito negli elenchi ufficiali o di averlo comunicato all’organo accertatore.
Se invece la notifica al domicilio digitale non andasse a buon fine per cause imputabili al destinatario (casella di posta non attiva o piena), l’organo accertatore dovrà procedere alla notifica nei modi ordinari nel rispetto dei termini di cui all’art. 201 CdS. Al verbale dovranno essere allegati la ricevuta di accettazione e l’avviso di mancata consegna, indicando nella relata di notifica i motivi per cui non si è potuto procedere tramite PEC.
Bisogna ricordarsi che l’art 103 comma 1 D.L. n. 18/20 (decreto Cura Italia) ha sospeso i termini di notifica dei verbali di sanzioni per violazione del CdS, la compiuta giacenza, i pagamenti delle multe e dei ricorsi nel periodo dal 23 febbraio al 15 maggio 2020.
Ciò significa che
nel calcolo dei termini bisognerà tener conto della sospensione, p.e. in caso di infrazione commessa in questo periodo i tre mesi per la notifica decorrono dal 16 maggio 2020.
Cambio di residenza. Se il verbale arriva nella vecchia residenza ma è stato fatto recapitare l trasgressore p.e. il genitore che lo consegna al figlio, (casi di comunicazione al PRA \ motorizzazione civile).
Multa con auto a noleggio. Nel caso di contestazione immediata al trasgressore, (conducente dell’auto a noleggio), il verbale deve essere notificato entro cento giorni dall’accertamento ai responsabili in solido (proprietario del veicolo, locatario), se residenti all’estero entro trecentosessanta giorni. In caso di contestazione non immediata, il verbale viene notificato in caso di noleggio breve (30 giorni) entro 90 giorni dall’infrazione alla società di noleggio che entro 60 giorni deve comunicare i dati del locatario/conducente, cui il verbale deve essere notificato nei successivi 90 giorni, in caso di locazione a lungo termine (oltre trenta giorni) il verbale andrà notificato all’utilizzatore che risulta dai pubblici registri.
Notifica del 2° verbale per mancata comunicazione dati conducente (art 126 bis) senza che sia avvenuta la notifica del 1° verbale: Cass. Civ. n.11185/2011 “In relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all’art. 126 bis C.d.S., ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all’art. 201 C.d.S., comma 1), va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell’infrazione; con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, contestata, successivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento”.
Relata di notifica non valida. Se manca la data la notifica è nulla, se la data è illeggibile ma non il mese e l’anno, secondo costante giurisprudenza il termine decorre dall’ultimo giorno del mese, se manca l’indicazione del luogo dell’avvenuta notifica si ha solo una irregolarità formale, se la relata non è sottoscritta è inesistente.
Nel procedimento sanzionatorio
le spese sono a carico del trasgressore. Le spese sono dovute per le ricerche nei pubblici registri automobilistici e quelle di invio postale. Nel caso di contestazione immediata o nel caso in cui l’agente accertatore rilascia sul parabrezza il modulo di pagamento non sono dovute le spese di notifica.
Quando si sottoscrive un contratto di noleggio è bene leggere con attenzione le condizioni e termini di contratto in quanto le società di noleggio addebitano al cliente anche i costi variabili per la gestione della pratica per la multa.
Le spese sono addebitate in automatico sulla carta di credito e spesso senza nessun avviso.
Come principio generale si può fare ricorso dopo che è stato notificato il verbale e non con l’avviso di contravvenzione che rilascia l’agente accertatore sul parabrezza. Rilasciare l’avviso non è una azione obbligatoria da parte dell’agente accertatore esso ha il solo scopo di indurre il trasgressore a pagare subito senza ricorrere e senza le spese di notifica e accertamento. Se si vuole ricorrere bisogna aspettare l’atto definitivo che è il verbale poiché l’avviso di contravvenzione è un atto provvisorio e gli atti provvisori non sono opponibili. La conoscenza della data di notifica è importante se si vuole proporre ricorso oppure se sui vuole pagare con o sconto del 30% della sanzione (non delle spese del procedimento) entro i primi 5 giorni da quando si ha ricevuto il verbale o l’avviso di contravvenzione.
Nel caso si voglia ricorrere contro il verbale è d’obbligo allegare il documento di avvenuta notifica del verbale anche se la PA ne è in possesso.
Come già detto la validità della notifica si regge su rigide formalità poiché con la notifica si perfeziona la conoscenza della sanzione ad opera del trasgressore per mezzo del verbale. Si può pertanto, fare ricorso per cause oggettive o di natura procedimentale o soggettive legate alle persone e al luogo.
Solitamente i vizi di notifica sono la mancata notifica (Cass. 9138/99) o la irregolare notifica del verbale (Cass. 3338/07) relativamente a:
Occorre dire che, se è vero che nel campo della procedura di notifica le formalità sono parecchie, difficili da ricordare e rispettare ad opera di chi notifica è anche vero che non è facile dimostrare ogni cosa davanti all'autorità giudicante. È invece più facile costringere la PA a dimostrare l’esistenza della semplice ricevuta di ritorno, in questo caso consigliamo di fare prima un accesso agli atti.
Non tutti i vizi delle notifiche conducono alla nullità allorquando si ricorre, le notifiche possono essere inesistenti o irregolari.
La Cassazione con la sentenza 6643/97 ha stabilito che "non è necessario che la relata dell'Ufficiale Giudiziario sia interamente olografa, ma che attesti, mediante la sua sottoscrizione, l'attività compiuta e in particolare a chi e dove ha consegnato la copia dell'atto da notificare".
Per inesistenza della notifica si intende una notifica con un vizio grave che non è sanabile tale per cui va considerata come non effettuata.
Per irregolarità della notifica si intende una notifica viziata, ma non gravemente che viene sanata automaticamente allorquando la notifica abbia raggiunto il suo scopo, quando il destinatario della notifica è venuto a conoscenza del verbale, p.e. nel caso di cambio di residenza con il genitore abitante nel precedente indirizzo che porta a conoscenza del figlio il verbale, in questo caso la sanzione è valida.
Nel caso in cui il conducente non sia stato il proprietario che ha commesso l’infrazione, se la notifica è regolare e raggiunge o il conducente o il proprietario del veicolo tutti e due possono proporre ricorso anche se uno di loro non ha ricevuto la notifica.
Tra i casi più ricorrenti di annullamento della notifica vi sono l’invio del verbale nella vecchia residenza, a persona non convivente anche se parente stretto, il portiere che non sottoscrive la ricevuta presentata dal postino ecc.
Se ritenete che il vostro diritto di conoscenza sia stato leso prima di fare ricorso è meglio rivolgersi a un esperto di notifiche o studiare le norme applicabili e la giurisprudenza (Sentenze di Corte di Cassazione) e dalle sentenze dei giudici di pace comprendere con le varie casistiche come è trattato il vostro caso. Un consiglio che possiamo darvi è richiedere un accesso agli atti per scoprire se vi sono le ricevute di avvenuto deposito o di notifica, chi ha firmato la raccomandata e se era legittimato così come il notificatore e se questi si è qualificato e se ha dichiarato che ha fatto le doverose ricerche.
Poiché le formalità sono tante di seguito vi forniamo alcuni casi in cui è possibile pensare di fare ricorso per difetto di notifica, spesso dovuta alla noncuranza da parte del notificatore.
I casi più interessanti li trattiamo nei prossimi paragrafi e riguardano:
Di solito il notificatore consegna l’atto al portiere o ad altra persona legittimata senza seguire la procedura sulla riservatezza che consiste nell’inserire il plico in una busta senza dare indicazioni sul contenuto ma scrivendo solo il numero cronologico della notifica e indicando nella relazione come è avvenuta la notifica.
La procedura di riservatezza è un obbligo del notificatore e non riguarda l’obiettivo della notifica ovvero, nulla importa se il destinatario del verbale è venuto a conoscenza dell’atto.
I casi ricorrenti sono;
Prima di fare ricorso vi conviene fare un accesso agli atti per evitare sorprese dell’organo accertatore o Polizia Locale o municipale che dir si voglia.
Siamo nel caso dei vizi di notifica per violazione dell'art. 140 c.p.c., spesso la sanzione è illegittima poichè non sono rispettate le prescrizioni dell'articolo del codice e l'art. 8 della L.890/92. L'art. 140 pone prescrizioni precise anche nel caso in cui le persone preposte a ricevere la notifica (art. 139) la rifiutano.
Le prescrizioni sono:
Nella relata di notifica o relazione di notificazione il notificatore deve che, ha accertato l'assenza del destinatario e delle persone di cui all'art. 139 o che queste ultime hanno rifiutato l'atto (Cass. S.U. sent. 8214 del 24.4.2005).
Se manca uno degli elementi di cui all'elenco puntato sopra allora la notifica deve considerarsi giuridicamente inesistente. Se il notificatore rispetta le prescrizioni allora la notifica si considera avvenuta.
Per il principio di solidarietà di cui all’art. 196 del CdS
sia il conducente, sia il proprietario del veicolo – quando diversi – possono presentare ricorso poiché godono di un autonomo diritto di impugnazione della sanzione (Cass. 18243/06) anche se la notifica del verbale ha raggiunto uno solo dei due. Ognuno dei due può presentare ricorso autonomamente oppure in forma congiunta. Non è previsto che uno possa giovarsi del ricorso prodotto dall’altro a proprio nome.
Quando il sanzionato, senza sue colpe, non è venuto a conoscenza del verbale e del sollecito di pagamento bonario e viene a conoscenza per la prima volta del verbale con la cartella esattoriale, in questo caso il presunto trasgressore può opporsi alla cartella con un ricorso al giudice di pace potendo chiedere la cancellazione della cartella dal ruolo per irregolarità della notifica del verbale (Cass.15525/09; 16444/09).
Un altro caso in cui conviene opporsi è quando la cartella esattoriale è recapitata al proprietario che è il padre del figlio trasgressore a cui è stato notificato il verbale (Cass. 3453/07) si ricorda tuttavia quanto stabilito sul tema dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ. ordinanza n.26843 del 23 ottobre 2018)
"in materia di opposizione a sanzioni amministrative, è inammissibile l'opposizione a cartella di pagamento, ove finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'atto presupposto, qualora l'opponente non deduca, oltre che in via preliminare detta mancata notifica, anche vizi propri dell'atto presupposto".
Nei ricorsi contro le cartelle esattoriali, in via prioritaria, va valutata la regolarità delle notifiche dei verbali a cui la cartella esattoriale si riferisce.
Caso di multe notificate da oltre 5 anni. Le sanzioni amministrative si prescrivono dopo 5 anni dalla notifica, se è notificata una cartella esattoriale al sanzionato ci si può recare all’Ufficio comunale addetto (Ufficio tributi o ufficio sanzioni) e fare richiesta di cancellazione della cartella esattoriale dal ruolo. Solitamente l’Ufficio di riferimento procede allo sgravio onde evitare un ricorso che è sicuramente perso.
Caso di multa notificata prima dei 5 anni di prescrizione. Se ci si vuole opporre conviene in questo caso procedere con un accesso agli atti e cercando di valutare la regolarità della notifica almeno con un documento di avvenuta notifica (Cass. 8200/09).
S.G.S.
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